Statuto - Associazione Matteo e con noi

ma possiamo fare piccole cose con grande amore .
Non tutti possiamo fare grandi cose,

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Associazione CULTURALE “MATTEO E’ CON NOI”
Lo Statuto
Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e bilancio
E’ costituita l’Associazione culturale “Matteo è con noi” con sede legale nel comune di Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno del medesimo comune.
La durata dell’Associazione non è predeterminata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dall’articolo 14.
Articolo 2 – Scopi e Finalità
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, non ha fini di lucro e ha come scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
·         Promuovere e sostenere ogni possibile iniziativa volta a migliorare l’assistenza medica e sociale dei bambini e degli adolescenti affetti da leucemia o da altre patologie e stimolare e potenziare la ricerca specifica in tale campo;
·         Promuovere iniziative assistenziali, sia direttamente che indirettamente, sotto il profilo morale e materiale al fine di predisporre progetti di aiuto per le famiglie in stato di disagio;
·         Fornire personale volontario per l’assistenza dei bambini, sollecitando, attraverso interventi presso gli enti competenti, il miglioramento delle strutture esistenti e sostenendo iniziative per crearne di nuove ed aggiornate;
·         Contribuire alla ricerca scientifica, alla diffusione della cultura sanitaria ed allo sviluppo delle attività di prevenzione;
·         Promuovere attività di aggiornamento per il personale della Scuola, per gli alunni e i genitori.
Articolo 3 – Risorse e Patrimonio
Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite:
a)       Dalle quote di adesione annuali fissate dall’Assemblea;
b)       Dai contributi, delle elargizioni e dalle donazioni da parte di persone fisiche e di enti pubblici e privati interessati all’attività istituzionale;
c)       Dai proventi ottenuti da iniziative promosse dall’Associazione;
d)       Da ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che potrà ricevere.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)       Da tutti i beni conferiti all’Associazione;
b)       Dai versamenti dei soci in conto capitale;
c)       Dai versamenti in conto capitale eseguiti da Enti e/o Istituti.
d)       L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Tutte le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Articolo 4 – Soci
Il numero di soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso
I soci si dividono in ‘fondatori’ e ‘aderenti’. Entrambe le categorie partecipano all’assemblea.
Articolo 5 - Criteri di ammissione ed esclusione
L’ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto ed osservare regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione.
La qualifica di socio si può perdere per le seguenti cause:
a)       Recesso, da comunicarsi necessariamente per iscritto;
b)       Esclusione, deliberata dal consiglio direttivo, conseguente a un comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
c)       Morosità, mancato pagamento della quota annuale;
d)       Mortis Causa.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’associazione sia all’esterno per designazione o delega.
Articolo 6 - Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività.
In modo particolare i soci hanno diritto:
a)       Di partecipare alla vita dell’associazione;
b)       Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
c)       Di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
I soci sono obbligati:
a)       A osservare lo statuto, il regolamento le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b)       A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
c)       Al pagamento, nel modo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa qualora prevista.
Articolo 7 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a)       L’Assemblea dei Soci;
b)       Il Consiglio Direttivo;
c)       Il Presidente.
Articolo 8 - Assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci, l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci. Può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea tutti gli associati non appena deliberato il loro ingresso nell’Associazione. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato. L’assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto con otto giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Le deliberazioni assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti e dissenzienti. Il Presidente al termine dell’assemblea redige il verbale. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con voto favorevole della metà più uno dei presenti, fatte salve le specifiche maggioranze infra richieste. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario all’uopo nominato.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni, qualunque ne sia l’oggetto sono prese a maggioranza dei voti.
L’Assemblea Straordinaria si occupa dei seguenti argomenti:
a)       Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
b)       Modifiche allo statuto o all’atto costitutivo.
Ogni altro argomento è da intendersi di competenza dell’assemblea ordinaria.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione  con almeno 1/3 di essi. Le deliberazioni, qualunque ne sia l’oggetto sono prese a maggioranza dei presenti.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, obbligatoriamente eletti tra i soci fondatori, la cui carica dura tre esercizi e sono rieleggibili. L’Assemblea che procede all’elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente e il segretario. In caso di morte, dimissioni od esclusioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri, ordinari e straordinari, per la gestione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente. La convocazione è inoltrata per iscritto con otto giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.
In tal caso è necessario che:
-          sia consentito al Presidente accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-          sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
-          sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno
Articolo 10 - Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è scelto fra i soci fondatori, il Suo mandato dura tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovraintende a tutte le attività dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all’assemblea. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente e in assenza di quest’ultimo al membro del Consiglio più anziano.
Articolo 11 –Revisore dei conti
Il Revisore dei Conti, eventualmente eletto ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 117 del 2017, è nominato dall’assemblea. Dura in carica tre esercizi e può essere confermato alla scadenza. Il Revisore ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio preventivo e sul conto consultivo da presentare all’Assemblea. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 12 – Recesso ed esclusione
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione. Ciascun socio può recedere dall’Associazione comunicandolo per iscritto al Presidente che ne prende atto. L’esclusione viene deliberata dall’assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti qualora siano accertate persistenti violazioni da parte del socio agli obblighi statutari o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell’Associazione. I soci receduti o esclusi sono obbligati a pagare il contributo dell’anno in corso e cessano con effetto dal 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 13 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a.        quote e contributi degli associati
b.       contributi di privati e pubblici
c.        eredità, donazioni e legati
d.       altre entrate compatibili con la normativa in materia
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente , in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Articolo 14 – Durata e scioglimento
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e cessa la propria attività al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita. Lo scioglimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire quando sia deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei tre quarti degli associati. Con la deliberazione di scioglimento, l’Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo che sarà devoluto per scopi analoghi a quelli dell’Associazione e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile.
Articolo 15 – Norme Finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle normative vigenti in materia.
Musco Daniela  Presidente
Di Santo Mirko  Vice Presidente
Moews Erika Sabrina  Segretario
Menis Erica Maurizia  Consigliere
Associazione Matteo è con noi ONLUS
C.F. 97843460011
Via Alfonso Badini Confalonieri 37
10151 , Torino
+39 3665817978 ( Mirko )
IBAN:IT43K0306909606100000165963
BANCA INTESA SANPAOLO
info@associazionematteoeconnoi.org
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